Espressioni sconvenienti, “in incertam personam”, rese in un forum di discussione su blog internet - Illecito ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Inconfigurabilità – Ragioni.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam personam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, attesa la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 6965 del 17/03/2017