Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 17551 del 14/07/2017
Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2009 - Applicazione della sanzione del trasferimento d’ufficio congiunta al mutamento delle funzioni - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 Cost. ed all'intero titolo IV della Costituzione.
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 17551 del 14/07/2017