Ingiustificata interferenza del magistrato nell'attività giudiziaria di altro magistrato - Rilevanza disciplinare - Condizioni.
In tema di illecito disciplinare del magistrato, per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è sufficiente l'astratta idoneità del comportamento addebitato ad influire sul corretto svolgimento della decisione che il destinatario è chiamato ad assumere, avuto riguardo al modello del magistrato medio, mentre non rileva la percezione della gravità dell'interferenza da parte del medesimo destinatario né la manifestazione esterna di detta percezione a mezzo di specifici comportamenti.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22858 del 29/09/2017