Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 29914 del 13/12/2017