Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Fattispecie.
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la causa di giustificazione di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 ha una valenza generale e trova applicazione quando - una volta che sia stata accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, la specifica violazione disciplinare contestata - si ritenga che, in una valutazione complessiva della vicenda ed alla luce anche di altri profili caratterizzanti la figura e il percorso professionale del magistrato, il fatto, inteso nella sua globalità (e non, quindi, con riferimento al solo specifico addebito), non raggiunga quel livello di censurabilità tale da legittimare l'irrogazione di una sanzione disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'assoluzione, per scarsa rilevanza del fatto, di un presidente del collegio del riesame che aveva sottoscritto un'ordinanza depositata il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione, sul rilievo che, nonostante la grave violazione dell'obbligo di controllo dell'atto processuale, connesso con la funzione presidenziale, tuttavia l'ordinario affidamento nella verosimile correttezza del provvedimento come redatto dal giudice estensore, unitamente al carattere episodico della condotta, legittimava, anche alla luce di un percorso professionale immune da censure, il riconoscimento dell'esimente).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1416 del 18/01/2019