Disciplina della magistratura - Rapporti di frequentazione del giudice con il difensore della parte nel processo penale – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2301 del 28/01/2019
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Rapporti di frequentazione del giudice con il difensore della parte nel processo penale – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2301 del 28/01/2019
Mancata astensione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Limiti e presupposti.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, con riferimento all'ipotesi delle "gravi ragioni di convenienza" prevista dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., è configurabile in tutti i casi in cui si riscontri un rapporto di frequentazione tra il giudice ed il difensore della parte nel processo penale tale da rivelare uno stretto e risalente legame suscettibile di intaccare, per il modo e l'intensità che lo connota, la serenità e capacità del magistrato di essere imparziale, ovvero di ingenerare il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari, mentre non rileva un rapporto di mera collaborazione episodica, in vista di una pubblicazione scientifica o di un convegno di studi, né tanto meno la condivisione, attuale o passata, con modalità contenute ed in via saltuaria, di un'attività di docenza universitaria o parauniversitaria.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2301 del 28/01/2019