Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Cass. 11586/2019
Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie.
La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario.
(Nella specie, relativa ad un caso in cui un P.M. e un G.I.P., rispettivamente nella richiesta e nell'ordinanza con cui venivano concesse misure cautelari a carico degli indagati, avevano trascritto alcune intercettazioni telefoniche nelle quali gli interlocutori indicavano il questore come colui che proteggeva uno degli indagati, senza però disporre la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi integrato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, atteso che l'apprezzamento della idoneità della suddetta trascrizione a delineare maggiormente il quadro indiziario a carico degli indagati, risolvendosi nella formulazione di un giudizio in ordine alla valenza probatoria degli elementi complessivamente addotti a sostegno della richiesta e, poi, della concessione della misura cautelare, doveva essere rimessa alla valutazione discrezionale dei magistrati interessati, e dunque essere sottratta al sindacato del giudice disciplinare).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11586 del 02/05/2019 (Rv. 653789 - 02)