Illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 109 del 2006 - Presupposti - Condanna ad una pena detentiva per delitto doloso o preterintenzionale - Ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare - Esclusione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 109 del 2006, è integrato dalla ricorrenza di una condanna irrevocabile (o di una sentenza ex art. 444, comma 2, c.p.p.) per delitto doloso o preterintenzionale per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte del giudice disciplinare, avendo il legislatore già operato un giudizio di gravità del fatto in quanto di per sè idoneo a ledere l'immagine e il prestigio del magistrato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13986 del 23/05/2019 (Rv. 654031 - 01)