Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Cass. 14526/2019
Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Reiterazione e gravità - Elementi strutturali della fattispecie - Giustificabilità - Esimente - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'incolpato - Valutazione di proporzionalità e ragionevolezza - Necessità.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, essa è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo.
La valutazione, che si impone al giudice disciplinare, di proporzionalità - ragionevolezza dell'efficacia giustificante delle circostanze addotte dall'incolpato, a fronte della comprovata sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell'illecito, deve essere effettuata in concreto, ossia calata nello specifico contesto della realtà in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14526 del 28/05/2019 (Rv. 654034 - 01)