Illecito disciplinare ex art. 3, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 - Abuso della qualità di magistrato - Realizzazione effettuata implicitamente - Configurabilità - Condizioni.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sé o per altri, può anche essere effettuato implicitamente quando la conoscenza della qualità stessa si inserisce in un contesto che concorre ad evidenziare una pressione psicologica sulla controparte o che comunque è idoneo ad incidere sulle determinazioni della stessa sino al punto di indurla ad addivenire ad un dato rapporto contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33089 del 16/12/2019 (Rv. 656483 - 02)