Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33089 del 16/12/2019 (Rv. 656483 - 01)
Illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contenente il rinvio all'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941 - Nozione - Fattispecie.
L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che, nel richiamare l'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941, sanziona la violazione del divieto di assumere "pubblici o privati impieghi od uffici" e di esercitare "industrie o commerci" e "qualsiasi libera professione" - deve ritenersi integrato anche quando sussista solo l'apparenza dell'assunzione della veste di imprenditore o amministratore di società, nonché nell'ipotesi di esercizio professionale di qualsiasi attività vietata, indipendentemente dal rilievo penale della stessa o dalla natura delle prestazioni rese, essendo rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura, in qualità di titolare della potestà autorizzatoria, l'individuazione delle attività espletabili ed autorizzabili, avuto riguardo alla necessità di contemperamento dell'esigenza di consentire ai magistrati il godimento dei diritti di libertà garantiti a tutti i cittadini con quella, contraria, di limitarne l'esercizio per non compromettere la credibilità e l'immagine del magistrato e dell'ordine giudiziario nonchè la fiducia nell'indipendenza ed imparzialità dello svolgimento della funzione giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare che aveva ritenuto incompatibile con la funzione giudiziaria lo svolgimento, da parte del magistrato, dell'attività di procacciamento di sponsorizzazioni per conto di una associazione sportiva da lui gestita, in ragione della connotazione imprenditoriale dell'attività medesima, a nulla rilevando il carattere non lucrativo dell'attività statutaria svolta dalla detta associazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 33089 del 16/12/2019 (Rv. 656483 - 01)