Provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. -Impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.
Avverso i provvedimenti della sezione disciplinare del C.S.M. non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., atteso che gli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 delineano un sistema completo ed autosufficiente di impugnazione delle sentenze disciplinari, che mutua le forme del processo penale, il quale non prevede lo strumento della revocazione, ma quello che si attiva con l'istanza di revisione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1610 del 24/01/2020 (Rv. 656661 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IMPUGNAZIONI