Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1606 del 24/01/2020 (Rv. 656795 - 01)
Illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elementi costitutivi - Danno ingiusto - Caratteri - Percezione dello stesso da parte del danneggiato - Irrilevanza -Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, configura l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, violando i doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, cagioni ad una delle parti un danno ingiusto, a carattere patrimoniale ed oggettivamente apprezzabile, non rilevando la percezione che dello stesso possa avere il danneggiato. (Nella fattispecie, relativa alle funzioni esercitate da un giudice tutelare in una procedura di amministrazione di sostegno, la S.C. ha cassato la sentenza di assoluzione pronunciata dalla sezione disciplinare del C.S.M. per avere omesso la valutazione sull'effettivo svolgimento, ad opera del magistrato, di un controllo estrinseco sulla gestione dell'amministratore di sostegno, dai cui rendiconti emergevano uscite superiori alle disponibilità finanziarie della beneficiaria, con conseguente depauperamento del patrimonio mobiliare della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1606 del 24/01/2020 (Rv. 656795 - 01)