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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 01)

Ricusazione - Ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale - Applicabilità al procedimento disciplinare - Limiti - Nullità di atti e decisioni assunti con la partecipazione del magistrato incompatibile - Possibilità di deduzione con l'impugnazione della sentenza definitiva -Sussistenza.

Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, atteso che il richiamo alla disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, contenuto nell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, postula l'applicabilità al procedimento disciplinare delle norme processualpenalistiche "in quanto compatibili"; tale non può ritenersi quella che stabilisce l'immediata ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità della ricusazione (art. 41 c.p.p.), poiché il sistema delle impugnazioni disciplinari delineato dal citato art. 24 è tassativamente limitato alle sentenze e alle ordinanze cautelari, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte con la partecipazione del magistrato ritenuto incompatibile in sede di impugnazione della decisione definitiva.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE