Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 03)
Intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo mobile - Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. - Disciplina introdotta dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs n. 216 del 2017 - Vigenza dal 26 gennaio 2018 - Successiva modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, l. n. 3 del 2019 - Entrata in vigore il 31 gennaio 2019 -Conseguenze "ratione temporis" in tema di utilizzabilità nel procedimento disciplinare.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1° gennaio 2020, con captatore informatico (cd. "trojan horse") su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della l. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 03)