Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 04)
Intercettazioni disposte in un processo penale - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Utilizzabilità - Condizioni - Fondamento - Mancanza di trascrizione integrale delle stesse - Assenza del consenso dell'incolpato - Irrilevanza - Limiti.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile ai soli procedimenti deputati all'accertamento delle responsabilità penali, nei quali si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale; ne consegue che, nel procedimento disciplinare, risulta irrilevante l'omessa trascrizione integrale delle intercettazioni suddette, essendo sufficiente anche quella riassuntiva, pur in assenza del consenso dell'incolpato, salva la specifica contestazione di quest'ultimo circa la sussistenza di qualche difformità rispetto ai supporti audio (bobine o cassette).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 741 del 15/01/2020 (Rv. 656792 - 04)