Illecito disciplinare ex art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Abuso della qualità di magistrato - Spendita esplicita - Necessità - Esclusione - Condizioni.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è necessaria la spendita esplicita della qualità di magistrato, quando questa è nota all'interlocutore, essendo piuttosto necessario l'uso strumentale di essa, posto in essere al di fuori dall'esercizio delle funzioni, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10086 del 28/05/2020 (Rv. 657685 - 04)