Giudice di pace - Rapporto di pubblico impiego o parasubordinato - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10774 del 05/06/2020 (Rv. 657872 - 01)
Ordinamento giudiziario - magistrati onorari - Giudice di pace - Rapporto di pubblico impiego o parasubordinato - Equiparazione - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Indennità - Fissazione di un limite annuo - Legittimità - Fattispecie.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della l. n. 374 del 1991.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10774 del 05/06/2020 (Rv. 657872 - 01)