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Sospensione cautelare del magistrato da funzioni e stipendio - Cass. n. 15196/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Sospensione cautelare del magistrato da funzioni e stipendio - Termine massimo quinquennale valevole per la generalità dei pubblici dipendenti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio non si applica il limite massimo quinquennale di durata, previsto in via generate daii'art.9, comma 2, della l. n. 19 del 1990 per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, atteso che la specificità dello "status" del magistrato e delle relative funzioni richiede, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l'immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, e considerato altresì che l'art. 23, comma 2, del d.lgs n. 109 del 2006 - con norma di chiusura avente finalità analoga a quella di cui al citato art.9, comma 2, della l. n. 19 del 1990 - collega la cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare alla "definitività" della pronuncia della Sezione disciplinare conclusiva del procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15196 del 16/07/2020 (Rv. 658335 - 01)

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