Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 07)
Divieto di iscrizione e di partecipazione sistematica a partiti politici - Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 48, comma 2, 49, 51 comma 1, e 117 comma 1 Cost., in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della C.E.D.U. - Manifesta infondatezza.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006 in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 48, comma 2, 49, 51, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della C.E.D.U., sollevata sull'assunto che il divieto di iscrizione e di partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici renderebbe più difficoltosa per il magistrato la possibilità di essere eletto, comprimerebbe il suo diritto di autodeterminazione nel campo della fede politica e violerebbe il principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, atteso che il diritto del magistrato di partecipare alla vita politica non è senza limitazioni nella Costituzione e deve essere bilanciato con la tutela di altri beni giuridici costituzionalmente protetti, quali il corretto esercizio della giurisdizione, il prestigio dell'ordine giudiziario e i principi di indipendenza e di imparzialità della Magistratura (artt. 101, 104, 108 Cost.), a tutela dei quali l'art. 98, comma 3, Cost., conferisce espressamente al legislatore ordinario la facoltà di introdurre, per i magistrati, "limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici".
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 07)