Magistrati eletti al Parlamento - Iscrizione ad un partito politico - Illecito disciplinare - Iscrizione ai "gruppi parlamentari" - Legittimità - Fondamento.
Il divieto di iscrizione ai partiti politici non è contraddetto dalla possibilità, per il magistrato eletto al Parlamento, di iscriversi ai "gruppi parlamentari", diversa essendo la natura giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei partiti, atteso che, mentre i partiti politici sono associazioni private non riconosciute, i gruppi parlamentari hanno natura istituzionale, costituendo organi dell'istituzione elettiva necessari al suo funzionamento, tanto che l'iscrizione ad uno di essi (eventualmente al c.d. "gruppo misto") è obbligatoria in base ai regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e prescinde dall'iscrizione del parlamentare a un determinato partito politico.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 05)