Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Iscrizione ad un partito politico - Normativa interna statutaria del partito politico - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, va escluso che il divieto di iscrizione ai partiti politici, previsto dall'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, possa essere integrato - immettendovi nozioni che la legge non prevede - dalla normativa interna statutaria dei partiti, la quale non costituisce fonte del diritto, ma, avendo gli stessi natura giuridica di associazioni private non riconosciute, costituisce mera espressione dell'autonomia privata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 02)