Ordinamento giudiziario - procedimento disciplinare - Illecito disciplinare - Cass. n. 18302/2020
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare -Illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett.c), d.lgs. n.109 del 2006 - Pubblico ministero - Presupposti.
MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art.2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione (senza necessità che da tale condotta derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore) e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto (senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti); pertanto, ai fini della configurazione del predetto illecito ad opera del magistrato del pubblico ministero, rileva esclusivamente l'omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall'ordinamento e l'interesse alieno a tali finalità (privato o personale) di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altresì necessaria l'effettiva realizzazione di tale ultimo interesse.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18302 del 03/09/2020 (Rv. 658631 - 03)