Estensibilità della disciplina del processo penale – Cass. n. 9390/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - "Ratio legis" - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, il quale è volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 01)