Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare - Sussistenza - Fondamento.
Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare giacché l'art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 c.p., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza con il principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 c.p.p.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 01)