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Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare – Cass. n. 17985/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti - Laboriosità dell'incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione dell'ufficio - Insufficienza - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa rilevanza del fatto" - Concomitante negligenza di funzionario di cancelleria, indiscusso impegno e capacità del magistrato, disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati dalla laboriosità o capacità dell'incolpato, dalle sue gravose condizioni lavorative o dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, né può reputarsi integrata l'esimente della ’’scarsa rilevanza” del fatto, di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, a fronte di una lunga privazione della libertà personale dell'imputato, per la sola evenienza della concomitante negligenza del funzionario di cancelleria o dell'indiscusso impegno e capacità del magistrato o del disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura, elementi inidonei a determinare l'inoffensività della condotta. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato la decisione di merito che - sulla base del ragionevole affidamento riposto dal magistrato sul corretto adempimento dei compiti di cancelleria, della sua figura professionale, dell'unicità dell'episodio, dell'avvenuta sostituzione della misura detentiva con quella degli arresti presso una struttura di accoglienza, delle dichiarazioni scritte dell'imputato circa l'assenza di pregiudizio, della mancanza di istanze di revoca o modifica della misura - aveva formulato un giudizio di scarsa rilevanza del fatto, nonostante l'illegittima privazione della libertà personale dell'imputato per 578 giorni).

Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17985 del 23/06/2021 (Rv. 661958 - 01)

 

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