Valutazioni e giudizi personali colleghi e vicende estranee all'oggetto del procedimento – Cass. n. 19028/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Provvedimenti giurisdizionali - Valutazioni e giudizi personali su altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto del procedimento - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, integrante l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'inserimento in provvedimenti giurisdizionali di valutazioni e giudizi personali sull'operato di altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati, tanto più se oggettivamente denigratori nei loro confronti. (Nella specie, è stato ravvisato l'illecito in questione nella condotta di un magistrato che, in qualità di presidente ed estensore di una sentenza, aveva indebitamente inserito nel provvedimento una serie di considerazioni critiche, diffuse e non pertinenti, sull'operato dei colleghi della Procura, che, in precedenza, avevano sollecitato il medesimo magistrato a valutare l'opportunità di astenersi dalla trattazione del procedimento, vicenda peraltro già compiutamente definita nella competente sede).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19028 del 06/07/2021 (Rv. 661656 - 01