Decisione nel merito del procedimento disciplinare previamente instaurato – Cass. n. 18293/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Apertura di procedimento disciplinare a seguito di procedimento penale - Sospensione del disciplinare ex art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Successiva iscrizione di altro procedimento penale e correlata nuova iniziativa disciplinare - Declaratoria di improcedibilità del secondo procedimento disciplinare per violazione del "ne bis in idem" - Decisione nel merito del procedimento disciplinare previamente instaurato - Ammissibilità.
Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, qualora per il medesimo fatto storico siano stati promossi due distinti procedimenti a seguito dell'avvio per due volte dell'azione penale nei confronti dell'incolpato, ferma l'improcedibilità del secondo giudizio, stante la preclusione discendente dal principio del "ne bis in idem", al giudice disciplinare spetta la decisione nel merito del primo giudizio una volta venuta meno la sua sospensione causata dal procedimento penale pendente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18923 del 05/07/2021 (Rv. 661655 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324