Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Pendenza di procedimento disciplinare - Coeva procedura di dispensa per ragioni di salute - Rinvio del primo procedimento in attesa della definizione del secondo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, la coeva pendenza di una procedura di dispensa per ragioni di salute del magistrato incolpato non legittima il rinvio del procedimento disciplinare in attesa della sua definizione, atteso che tra i due giudizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità, né è configurabile un diritto o un'aspettativa giuridicamente tutelata alla previa definizione della prima rispetto al secondo.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 28271 del 15/10/2021 (Rv. 662466 - 01)
Corte
Cassazione
28271
2021