Omessa indicazione in dispositivo del maggior termine per il deposito – Cass. n. 39258/2021
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Sentenza disciplinare - Deposito oltre il termine di trenta giorni - Omessa indicazione in dispositivo del maggior termine per il deposito - Termine per l'impugnazione - Trenta giorni - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del CSM, secondo la disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, qualora la predetta Sezione, senza nulla indicare in dispositivo riguardo ad un maggior termine di deposito per la particolare complessità della motivazione, abbia depositato la sentenza oltre il termine prescritto dall'art. 19, comma 2, del citato decreto, l'impugnazione deve essere proposta, ex art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p., nel termine - decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito di sentenza (art. 585, comma 2, c.p.p.) - di trenta giorni, poiché l'ampliamento a quarantacinque giorni del termine d'impugnazione è previsto nel solo caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., abbia indicato nel dispositivo un termine per il deposito superiore rispetto a quello ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 39258 del 10/12/2021 (Rv. 663250 - 01)