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Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione – Cass. n. 11457/2022

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura – sanzioni - Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri - Fattispecie.

 

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari; tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha annullato una sentenza che aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni in luogo della rimozione, rilevando come la condotta di appropriazione indebita contestata al magistrato a danno di un ente con scopi benefici, realizzata in concorso con soggetti legati da motivi politici e l'ampio risalto della vicenda sui media nazionali, erano circostanze idonee a compromettere irrimediabilmente il prestigio e la credibilità del magistrato).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11457 del 08/04/2022 (Rv. 664414 - 01)

 

Corte

Cassazione

11457

2022