Fatto costituente reato, anche se già estinto – Cass. n. 34992/2022
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Illecito ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fatto costituente reato, anche se già estinto - Presupposti - Lesione dell'immagine del magistrato.
In tema di responsabilità disciplinare a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario, ai fini della sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il fatto commesso dall'incolpato e integrante un'ipotesi di reato, ancorché già estinto, dev'essere idoneo a ledere l'immagine sociale del magistrato in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità della condotta e il suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati, nonché la diffusione all'esterno della vicenda, anche quando questa sia conseguenza dello "strepitus" derivante dall'esercizio dell'azione disciplinare.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34992 del 28/11/2022 (Rv. 666368 - 02)