Estensibilità della disciplina del processo penale – Cass. n. 34992/2022
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Regole penalistiche sulle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o di reato collegato - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni all'acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la deposizione del testimone - assunta alla presenza del difensore e con la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, in ragione della pendenza di un separato procedimento disciplinare a suo carico - dovesse essere valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e, cioè, con riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità della narrazione).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34992 del 28/11/2022 (Rv. 666368 - 01)