Condotta volta ad interferire con l'attività del CSM – Cass. n. 34675/2022
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Disciplinare magistrati - Art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esercizio delle funzioni - Elemento costitutivo della fattispecie - Esclusione - Conseguenze - Condotta volta ad interferire con l'attività del CSM - Configurabilità - Fondamento.
In tema di illecito disciplinare del magistrato, la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie che si aggiunge agli elementi costitutivi degli specifici illeciti tipizzati dalla legge, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato; ne consegue che, ai sensi della lett. d) del citato articolo, rientrano nell'ambito dei comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati le condotte volte a screditare - con apprezzamenti negativi del tutto estranei all'esercizio di libertà costituzionali - o valorizzare altri colleghi, anche al fine di interferire con l'attività del CSM, in quanto dirette ad incidere sull'esito di una procedura selettiva, che dovrebbe discendere unicamente dall'applicazione dei parametri normativi, primari e secondari, che presiedono al regolare svolgimento della procedura medesima.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 34675 del 24/11/2022 (Rv. 666364 - 01)