Giudizio di proporzionalità tra la gravità del fatto addebitato e la sanzione – Cass. n. 8034/2023
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Determinazione della sanzione adeguata per violazione dell'obbligo di astensione - Giudizio di proporzionalità tra la gravità del fatto addebitato e la sanzione - Valutazione della sezione disciplinare - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Onere di congrua motivazione - Necessità - Contenuto - Fattispecie.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per violazione dell'obbligo di astensione, la scelta, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione da applicare all'incolpato va effettuata secondo il criterio della proporzionalità - e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso - e costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, la congruità della motivazione del giudice disciplinare impone di considerare la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, alla personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, nonché al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui era stata applicata al magistrato la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, "tenuto conto del numero e dell'oggetto dei precedenti disciplinari maturati" - ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare in ragione della ravvisata insufficienza e lacunosità della motivazione, caratterizzata da una formula di stile legata in via esclusiva alla personalità dell'incolpato e priva di alcuna attinenza alla gravità dell'illecito nelle sue componenti materiale e soggettiva, e ha disposto altresì la rivalutazione in base al criterio di proporzionalità, avendo riguardo anche alla sopravvenuta assoluzione definitiva dell'incolpato in sede penale per insussistenza del fatto).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8034 del 21/03/2023 (Rv. 667324 - 02)