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Reiterata mancata partecipazione a riunioni ex art. 47-quater dell'O.G. – Cass. n. 8151/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Reiterata mancata partecipazione a riunioni ex art. 47-quater dell'O.G. - Inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.

 

La reiterata mancata partecipazione del magistrato alle riunioni indette dal Presidente del tribunale ex art. 47-quater Ord. Giud. non integra ex se l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - il quale richiede che l’inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici sia "reiterata" ovvero "grave" - poiché è necessario vagliare l'offensività della condotta, verificando in concreto i doveri specificamente disattesi, le ragioni della colpevole violazione o l'effettivo prodursi di conseguenze negative in ragione della suddetta mancata partecipazione (tra le quali lo scostamento dalle determinazioni assunte all'esito delle citate riunioni).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8151 del 21/03/2023 (Rv. 667325 - 01)

 

Corte

Cassazione

8151

2023