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Concorso formale di illeciti – Cass. n. 8428/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere - Illeciti disciplinari - Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie di cui alle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 non sono tra loro in rapporto di specialità, poiché il provvedimento privo di motivazione, ovvero con motivazione meramente apparente, integra non solo l'illecito di cui alla lett. l), ma, qualora dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione derivi un indebito vantaggio, anche quello di cui alla lett. a), rientrando tra i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità, richiamati dall'art. 1 del citato d.lgs., anche quello di assumere provvedimenti motivati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato il concorso tra i due illeciti con riferimento alla revoca di una misura cautelare, che, richiamando la sola data di applicazione della misura, era priva di motivazione ed aveva comportato l'indebito vantaggio della scarcerazione dell'imputato).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8428 del 23/03/2023 (Rv. 667200 - 02)

 

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Cassazione

8428

2023