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Applicazione della sanzione del trasferimento d'ufficio congiunta al mutamento delle funzioni – Cass. n. 9712/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicazione della sanzione del trasferimento d'ufficio congiunta al mutamento delle funzioni - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 cost. ed all'intero titolo IV della costituzione. (In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l'esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell'imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla 'ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9712 del 12/04/2023 (Rv. 667449 - 01)

 

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Cassazione

9712

2023