Concorso di illeciti disciplinari – Cass. n. 9733/2023
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 109 del 2006 (introdotto dall'art. 11 l. n. 71 del 2022) - Rapporto di specialità con l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Concorso di illeciti disciplinari - Sussistenza.
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, l'introduzione, con l'art. 11 della l. n. 71 del 2022, della nuova fattispecie d'illecito prevista dall'art. 3, comma 1, lett. l-bis), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che sanziona la condotta del magistrato che si adopera "per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del C.S.M., al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri" - non esclude che la medesima condotta, integrante una grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati, sia autonomamente punita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto tra le due disposizioni non esiste un rapporto di specialità (rapporto che, invece, va riconosciuto tra l'art. 3, comma 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 109 del 2006 e l'art. 3, comma 1, lett. i) dello stesso d.lgs.), sicché i diversi illeciti disciplinari possono concorrere.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9733 del 12/04/2023 (Rv. 667458 - 01)