Valutazione della Sezione disciplinare del CSM – Cass. n. 11197/2023
Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Nozione - Valutazione della Sezione disciplinare del CSM - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a frasi offensive e denigratorie pronunciate in udienza e contenute in provvedimenti e "chat" di "whatsapp".
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la "grave scorrettezza" di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - che concerne i comportamenti tenuti dal magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque con lui abbia rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario - costituisce oggetto di una valutazione riservata alla Sezione disciplinare del CSM, il cui apprezzamento, in quanto afferente al merito, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Sezione disciplinare del CSM ha condannato alla perdita di anzianità di tre mesi un magistrato per una serie di comportamenti scorretti dallo stesso tenuti: aver censurato con toni sarcastici e irriguardosi, in una "chat" di whatsapp", un provvedimento collegiale adottato da colleghi in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario; aver pubblicamente denigrato, nel corso di un'udienza, l'operato dei magistrati del pubblico ministero; avere espresso aspre critiche nei confronti di un altro collega e del Presidente del tribunale, in seno alla motivazione di un provvedimento giurisdizionale).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 01)