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Acquisizione mediante riproduzione fotografica – Cass. n. 11197/2023

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Messaggi "whatsapp" e SMS - Utilizzabilità - Natura di prova documentale - Acquisizione mediante riproduzione fotografica - Ammissibilità - Applicabilità della disciplina delle intercettazioni o della corrispondenza - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, nel senso della piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", ritenendo irrilevante, a tal fine, il mancato sequestro del dispositivo in cui le conversazioni erano memorizzate, anche tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, fornito dalla riproduzione nelle relazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 03)

 

Corte

Cassazione

11197

2023