Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24035 del 07/08/2023 (Rv. 668735 - 01)
Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Archiviazione dell'originario procedimento penale - Istanza di revoca della misura - Conferma della misura sulla base di un diverso fatto di reato non contestato in sede disciplinare - Violazione del principio di correlazione tra incolpazione e misura cautelare - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il principio della necessaria correlazione tra incolpazione e sentenza si applica anche con riferimento alla sospensione cautelare facoltativa di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, con la conseguenza che, se nel procedimento penale è caduta l'accusa avente ad oggetto la commissione del fatto di reato in relazione al quale il magistrato era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, la Sezione disciplinare del C.S.M. non può, in sede di istanza di revoca dell'ordinanza cautelare chiesta dal magistrato, confermare quest'ultima sulla base di un fatto di reato diverso, senza che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o il Ministro della Giustizia abbia avanzato una nuova istanza cautelare e senza garantire all'incolpato il diritto di difesa in relazione al diverso fatto emerso nel corso del procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M., nonostante l'archiviazione del procedimento penale per riciclaggio nei confronti di un magistrato, aveva confermato il provvedimento cautelare di cui era stata chiesta la revoca, fondandolo sull'emersione, nel corso dello sviluppo del detto procedimento, di fatti di corruzione in relazione ai quali il P.G. presso la Corte di Cassazione non aveva chiesto l'emissione di una nuova misura cautelare).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24035 del 07/08/2023 (Rv. 668735 - 01)