Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24048 del 07/08/2023 (Rv. 668736 - 03)
Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Fattispecie in tema di illecito ex art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006.
In relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs n. 109 del 2006, l'accertamento della sussistenza dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto (ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006) va compiuto su due piani distinti, ma convergenti, dovendosi dapprima valutare se la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare non sia grave e, solo in tal caso, potendosi stabilire se la condotta abbia determinato ricadute di scarsa rilevanza sull'immagine del magistrato, in ogni caso prendendo in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato, non già elementi esterni che non sono apprezzabili in termini di offensività.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare, che - nonostante la gratuità dell'incarico di coordinatore dei corsi di preparazione per l'accesso alla professione di avvocato ed al concorso per magistrato ordinario, svolto, per un periodo, senza la prescritta autorizzazione del CSM - non aveva applicato l'esimente della scarsa rilevanza del fatto, in ragione della grande "esposizione mediatica" derivante all'incolpato dal predetto incarico e delle "modalità poco limpide" con le quali il magistrato aveva mantenuto "il rapporto istituzionale con il Consiglio", in quanto la motivazione era priva di riferimenti alla gravità della lesione inferta al bene giuridico tutelato e all'immagine del magistrato, quale "vulnus" alla sua imparzialità e indipendenza).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24048 del 07/08/2023 (Rv. 668736 - 03)