Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24038 del 07/08/2023 (Rv. 668753 - 01)
Frequentazione di persone sottoposte a procedimento penale trattato dal magistrato - "Ratio legis" - Elemento psicologico - Conoscenza della situazione della persona frequentata per una frazione della condotta - Sufficienza - Elemento oggettivo - Regolarità del rapporto - Necessità - Fattispecie.
Per integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006 è necessario, sotto il profilo oggettivo, che la frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale trattato dal magistrato sia caratterizzata da una regolarità di rapporti tale da appannare l'immagine di quest'ultimo, suscitando sospetti sulla sua imparzialità nell'esercizio delle funzioni, mentre, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che la conoscenza della situazione in cui si trova la persona frequentata accompagni la condotta o anche solo un suo segmento, ossia che al magistrato risulti la predetta condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona, non essendo necessario che la consapevolezza preceda la frequentazione.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la condanna disciplinare, pronunciata in ragione della comprovata abitualità e assiduità della frequentazione tra l'incolpato e la persona coinvolta in plurimi procedimenti penali trattati dal magistrato, iscritti tra il 2012 ed il 2018, ritenendo sufficiente che nel mese di luglio 2015, data di inizio della frequentazione, e anche successivamente, l'incolpato fosse a conoscenza della particolare condizione della persona frequentata, restando irrilevante la consapevolezza della pendenza di altro procedimento penale a carico della persona frequentata, iscritto nel 2012 e, dunque, in epoca precedente all'inizio del rapporto di frequentazione).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24038 del 07/08/2023 (Rv. 668753 - 01)