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Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3657 del 09/02/2024 (Rv. 670008-01)

Magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo - Sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Presupposti - Gravità dei fatti ascritti in sede penale - Valutazione complessiva da parte del giudice disciplinare - Limiti - Formulazione di una prognosi sull'esito del procedimento penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sospensione cautelare facoltativa, prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, per il caso del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, impone al giudice disciplinare di valutare la gravità dei fatti ascritti in sede penale, tenendo conto del titolo dei delitti e di tutte le circostanze del caso concreto, ai fini del giudizio circa l'esistenza di una lesione del prestigio e della credibilità dell'incolpato tale da non essere compatibile con l'esercizio delle funzioni, restando escluso che detto organo possa altresì formulare una prognosi circa l'esito del procedimento penale, non essendo attributario del potere di negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge - ossia la sottoposizione a procedimento penale - per l'applicazione della sospensione cautelare in tale ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'istanza di revoca della sospensione cautelare facoltativa di un magistrato, imputato per il delitto di tentata concussione, avendo rilevato che i fatti emersi dall'istruttoria penale e disciplinare erano stati oggetto di autonoma valutazione ai fini della verifica della sussistenza del fumus del reato contestato, ritenuto di gravità tale da compromettere l'immagine del magistrato ed incompatibile con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni anche in una diversa sede).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3657 del 09/02/2024 (Rv. 670008-01)