Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Divieto ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo è consentito trattare i giudizi di rinvio ex art. 622 c.p.p., non applicandosi l'art. 11, comma 6, n. 2, del d.lgs. n 116 del 2017 (che preclude l'assegnazione agli stessi dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace), in considerazione delle peculiarità strutturali tipiche dei giudizi suddetti, che si pongono quali fasi processuali del tutto autonome rispetto al processo penale e soggiacciono alle regole sostanziali e processuali civilistiche.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5227 del 27/02/2024 (Rv. 670335-01)