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Consiglio superiore della magistratura (principi costituzionali) - posizione giuridica dei componenti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-03)

Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Non punibilità - Ambito applicativo - Strumentalità delle dichiarazioni all'oggetto e al fine della discussione consiliare - Necessità - Mera occasionalità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La guarentigia di cui all'art. 32-bis della l. n. 195 del 1958, in favore dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, costituisce una causa di non punibilità specifica avente per oggetto le sole manifestazioni del pensiero strumentali all'oggetto ed al fine della discussione consiliare, non bastando a tal fine una mera occasionalità, ma un più stretto legame con l'esercizio delle funzioni costituzionalmente spettanti ai componenti del Consiglio, altrimenti convertendosi l'esimente in un possibile strumento di abusi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in riferimento alla dichiarazione resa da un consigliere, manifestata a soggetti ed in luoghi estranei al contesto consiliare, di non idoneità di un magistrato a rivestire la carica di dirigente di un ufficio).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043