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Consiglio superiore della magistratura (principi costituzionali) - posizione giuridica dei componenti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-02)

Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Non punibilità - Sussistenza delle condizioni dell'esimente - Verifica - Accertamento pregiudiziale all'indagine - Necessità - Fondamento.

 La speciale causa di non punibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, aggiunto dall'art. 5 della l. n.1 del 1981, non integra un'ipotesi di esclusione della colpevolezza di comportamenti diversamente vietati, ma costituisce un elemento impeditivo della oggettiva configurabilità di un illecito nelle dichiarazioni da essi rese, che siano strumentali all'attività costituzionalmente necessaria del Consiglio; pertanto, qualora un componente del Consiglio superiore della magistratura, convenuto in un giudizio civile per rispondere delle opinioni da lui espresse, abbia rinunciato al favor innocentiae ed esplicitamente subordinato l'esame del merito della controversia alla verifica della non punibilità della sua condotta, l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'esimente è pregiudiziale all'indagine sulla veridicità e sul carattere diffamatorio delle dichiarazioni da lui rese, giacché questa indagine, se operata anteriormente al vaglio negativo delle attribuzioni dell'organo di autogoverno, si risolverebbe in una sostanziale elusione della ratio dell'insindacabilità, in sede giurisdizionale, del pensiero manifestato dal consigliere nello svolgimento delle sue funzioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043