notariato - responsabilità professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26369 del 16/12/2014
Atto di trasferimento immobiliare - Dichiarazione ai fini INVIM - Mancanza di veridicità dei dati esposti - Avvertimento da parte del notaio sulle conseguenze derivanti - Omissione - Obbligo di diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. Civ. - Violazione - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26369 del 16/12/2014
Il notaio incaricato di redigere l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, che abbia compilato la dichiarazione a fini INVIM, sottoscritta dal venditore, riportando quanto da questi dichiarato, qualora abbia provveduto alla relativa registrazione senza avvertire la parte delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, pone in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui egli è obbligato, per l'incarico professionale conferito, poiché è tenuto a fornire una consulenza tecnica alla parte funzionale non solo al raggiungimento dello scopo, privatistico e pubblicistico, tipico, cui l'atto rogando è preordinato, ma anche al conseguimento degli effetti vantaggiosi eventualmente previsti dalla normativa fiscale e a rispettare gli obblighi da essa imposti, sicché risponde dei danni originati da tale comportamento anche nella sola ipotesi di colpa lieve. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità del notaio per colpa lieve, poiché nell'atto rogando il valore finale dell'immobile dichiarato dal venditore era identico a quello indicato nel precedente atto di acquisto, e, dunque, appariva ragionevolmente probabile che la dichiarazione non fosse veritiera).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26369 del 16/12/2014