Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9868 del 14/05/2015
Obbligo del notaio di curare l'aggiornamento professionale - Questione di costituzionalità per mancanza di delega - Manifesta infondatezza - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9868 del 14/05/2015
In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, l'obbligo di curare l'aggiornamento della preparazione professionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 che ha sostituito l'art. 174, lettera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, era già previsto nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale notarile ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577 (come sostituito dall'art. 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220), e nel Regolamento sulla formazione professionale permanente di notai, (secondo il testo inizialmente approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 9 settembre 2005), sicché è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30 cit. per violazione della delega di cui all'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, avente ad oggetto l'aggiornamento, il coordinamento e il riordino delle sanzioni, trattandosi di un precetto preesistente. Ne consegue, inoltre, la legittimità della sanzione applicata per il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione con riguardo al biennio 2008 - 2009, poiché tanto il precetto, al quale avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio, quanto la pena derivante sono anteriori alla violazione contestata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9868 del 14/05/2015